Circolari

Entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia – Novità in materia di documentazione antimafia.
Circolare n° 575/2011 » 19.10.2011
E’ entrato in vigore il 13 ottobre 2011 il Decreto Legislativo n. 159/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 226 del 28.9.2011 - Suppl. Ord. n. 214)recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.(di seguito: “Codice antimafia”).
Il Codice antimafia (così denominato per semplificazione), in attuazione di due specifiche deleghe previste dalla citata legge 136/2010 (Piano straordinario antimafia), effettua una ricognizione delle norme antimafia in tema di misure di prevenzione emanate dal 1956 ad oggi, armonizzandole e coordinandole anche con quelle che regolano l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nonché aggiorna e semplifica la complessa disciplina della documentazione antimafia.
Il Codice antimafia si compone di quattro Libriche riguardano:
I.le misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali;
II.la documentazione antimafia;
III.le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
IV.le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.
Le nuove disposizioni in materia di misure di prevenzione (Libro I) sono immediatamente efficaci per tutti i nuovi procedimenti, vale a dire quelli avviati sulla base di una proposta di applicazione della misura formulata a partire dalla data del 13 ottobre 2011, mentre ai procedimenti in corso alla suddetta data continuano ad applicarsi le norme previgenti.
La nuova disciplina della documentazione antimafia (Libro II – Documentazione antimafia), entrerà in vigore solo alla scadenza di un periodo transitorio (30 mesi) previsto per consentire i necessari adeguamenti sul piano regolamentare, organizzativo e tecnologico.
E’ pertanto opportuno precisare che le disposizioni del Libro II – Documentazione antimafia) non sono immediatamente applicabili.
L’art. 119 del Codice stabilisce, infatti, un regime transitorio, prevedendo che le norme sulla documentazione antimafia entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di uno o più regolamenti (da adottare con decreto del Ministro dell’Interno entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Codice) volti a regolare le modalità di funzionamento, di accesso e di consultazione della banca dati, nonché il relativo collegamento telematico con il Centro Elaborazioni Dati del Ministero dell’Interno.
Ne consegue che, fino alla scadenza del suddetto periodo transitorio, non sono soggette ad abrogazione e continuano quindi ad applicarsi le disposizioni in materia di documentazione antimafia precedenti al Codice, richiamate dall’art. 120, co. 2 (art. 1-septies, D.L. n. 629/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 726/1982, D.Lgs. n. 490/1994; D.P.R. n. 252/1998; D.P.R. n. 150/2010).
Le disposizioni in materia documentazione antimafia (artt. 82 e ss. del Codice) semplificando e riordinando le norme contenute in diversi provvedimenti non sempre coordinati tra loro, garantiranno certezza delle regole e celerità dei tempi agli operatori, senza pregiudicare l’efficacia dell’attività di controllo preventivo della PA sul pericolo di infiltrazioni criminali nell’economia e, in particolare, nel settore degli appalti pubblici.
Il Codice introduce inoltre una novità con l’istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia presso il Ministero dell’Interno.
La documentazione antimafia, infatti, attesta il risultato delle verifiche documentali e/o investigative condotte nei confronti dei soggetti che rivestono incarichi in associazioni, imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei d’impresa, prima della conclusione di contratti con la PA o del rilascio di titoli autorizzatori e contributi o finanziamenti da parte pubblica. Viene al riguardo confermata la previsione che consente al Prefetto di estendere gli accertamenti ai soggetti che possono essere in grado di influire sulle scelte o sugli indirizzi dell’impresa.
Rispetto alla normativa precedente, ma ricordiamo ancora in vigore, nel Codice sono stati inseriti espressamente i riferimenti ai raggruppamenti temporanei di imprese (per i quali la verifica antimafia deve coinvolgere anche le imprese aventi sede all’estero), al direttore tecnico (nel caso di imprese individuali e collettive), al rappresentante legale (nel caso di associazioni) nonché ai familiari conviventi dei soggetti che la legge sottopone a verifica, ma solo nel caso in cui sia necessaria l’informazione prefettizia.
In tema di controlli preventivi, il nuovo Codice conferma le attuali soglie di valore dettate per contratti/subcontratti e provvedimenti ai fini del rilascio dell’informazione antimafia (art. 91) e il relativo divieto di frazionamento a fini elusivi, così come conferma i casi per cui non è richiesta la documentazione: i rapporti tra soggetti pubblici, il rilascio o rinnovo di autorizzazioni e licenze da parte di autorità di pubblica sicurezza e i contratti, provvedimenti ed erogazioni di valore complessivo non superiore a 150.000 euro (art. 83, co. 3).
Viene però introdotta una nuova norma (art. 91, co. 7), che attribuisce ad un regolamento del Ministro dell’Interno il compito di individuare tipologie di attività d’impresa che richiedono sempre il rilascio della documentazione antimafia, a prescindere da soglie di valore, in ragione dell’elevato rischio di infiltrazioni mafiose dovute a situazioni ambientali e alla specificità del settore economico interessato (sul punto, cfr. anche la Circolare del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010sui controlli preventivi delle attività “a rischio” nell’ambito degli appalti pubblici).
Quanto alle categorie di documentazione antimafia, il Codice semplifica il vigente regime basato su tre tipologie documentali (comunicazioni della prefettura, certificazione camerale con dicitura antimafia e informazioni del Prefetto), riducendole a due, la comunicazione e l’informazione, e mantenendone inalterate le caratteristiche sostanziali.
L’informazione antimafia, che va richiesta al momento dell’aggiudicazione del contratto (ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto), riproduce sostanzialmente la disciplina delle informazioni del Prefetto di cui all'art. 10, D.P.R. n. 252/1998 e consiste nella verifica dell'insussistenza di cause interdittive (decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice) e del pericolo di infiltrazioni mafiose che possano condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese interessate. I tentativi di infiltrazioni mafiose sono desumibili da un elenco di situazioni, aggiornato e più ampio rispetto a quello attuale.
Il Codice, inoltre, recepisce integralmente il contenuto del D.P.R. n. 150/2010, che disciplina le modalità di rilascio delle informazioni antimafia ex post, a seguito degli accessi e degli accertamenti disposti dal Prefetto nei cantieri in cui si svolgono lavori pubblici.
Una innovativa disposizione è stata introdotta nel Libro II per regolamentare in maniera specifica gli effetti delle informazioni interdittive del Prefetto (art. 94): se tali informazioni intervengono in fase di controlli preventivi viene confermato il divieto assoluto per le amministrazioni di stipulare contratti, di approvare o autorizzare subcontratti, di rilasciare concessioni ed erogazioni; qualora, invece, le informazioni interdittive siano emanate successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale o al rilascio dei titoli e delle erogazioni, le medesime amministrazioni non hanno più discrezionalità (come avviene attualmente), ma sono obbligate a revocare i provvedimenti concessi o a recedere dai contratti. La norma ammette due sole eccezioni, giustificate da ragioni di stretta opportunità e convenienza amministrativa, riferite ai casi in cui l’opera o i lavori siano ormai in fase di ultimazione ovvero il fornitore di beni e servizi ritenuti essenziali per l’interesse pubblico non possa essere sostituito in tempi rapidi.
Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, il Codice introduce poi una norma di chiusura (art. 91, co. 6) che trasferisce in capo all’autorità prefettizia la responsabilità di valutare i provvedimenti di condanna, anche non definitiva, per reati strumentali alle attività delle organizzazioni criminali, unitamente a qualsiasi altro concreto elemento (informazioni cd. supplementari atipiche di cui all’art. 1-septies, D.L. n. 629/1982), da cui desumere che l’attività d’impresa possa, anche indirettamente, agevolare la realizzazione di condotte criminose o esserne condizionata.
Quanto alla comunicazione antimafia, che è destinata a sostituire le attuali certificazioni camerali con dicitura antimafia e le comunicazioni prefettizie, essa ha carattere residuale rispetto all’informazione ed attesta l’insussistenza delle sole cause interdittive (non anche dell’eventuale pericolo di inquinamento mafioso).
Nei casi in cui non è obbligatoria l’informazione prefettizia, a determinate condizioni, il Codice conferma la possibilità per il privato di autocertificare l’insussistenza nei propri confronti di cause di decadenza, divieto o sospensione (art. 89). Ciò può avvenire, ad esempio, nelle ipotesi di urgenza nella stipula di un contratto pubblico, di rinnovo di un provvedimento autorizzatorio o di avvio di attività sottoposte a regime di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o al meccanismo del silenzio assenso (è il caso delle attività indicate nella Tabella C del D.P.R. n. 300/1992).
Con riferimento alla validitàdella documentazione antimafia, il Codice conferma che la comunicazione è utilizzabile per un periodo di sei mesi dal rilascio, mentre estende - dagli attuali sei - a dodici mesi la validità dell’informazione, laddove non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di verifica (art. 86).
Quanto alla tempistica, il Codice dispone il rilascio immediato della comunicazione liberatoria, a seguito della consultazione in via telematica della banca dati da parte della PA o del soggetto autorizzato. Qualora dalla consultazione telematica emergano profili che rendono necessarie ulteriori verifiche, il rilascio della comunicazione deve avvenire entro 45 giorni dalla richiesta (prorogabili di ulteriori 30 giorni in caso di accertamenti di particolare complessità).
Anche per l’informazione prefettizia è previsto il rilascio in via immediata a seguito di consultazione della banca dati, quando da ciò non emergano cause interdittive o tentativi di infiltrazione. In caso contrario, l’informazione deve essere rilasciata dal Prefetto entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni nel caso di verifiche di particolare complessità. Alla scadenza di tale termine, ovvero decorsi 15 giorni dalla richiesta nei casi di urgenza, il Codice stabilisce che la PA proceda anche in assenza dell’informazione antimafia, salvo l’obbligo di risolvere i contratti e revocare i provvedimenti concessi qualora vengano successivamente in rilievo elementi che attestano il pericolo di infiltrazioni mafiose.
Quest’ultima procedura riproduce nella sostanza le norme vigenti, con un’unica differenza relativa ai casi di urgenza, rispetto ai quali attualmente la PA può procedere anche “immediatamente” alla stipula del contratto o al rilascio del provvedimento.
In merito al rilascio di entrambe le nuove tipologie documentali, come detto, la competenza spetta alla Prefettura, che dovrà operare mediante collegamento telematico alla citata banca dati unica a livello nazionale.
Il nuovo sistema della documentazione antimafia si basa, infatti, su questa innovativa banca dati, destinata a contenente le comunicazioni e le informazioni, sia liberatorie che interdittive, vale a dire tutte le notizie aggiornate circa la sussistenza di cause impeditive o di tentativi di infiltrazioni mafiose, comprese quelle acquisite a seguito degli accessi prefettizi ex post o tramite collegamento con banche dati estere.
La banca dati sarà accessibile direttamente da pubbliche amministrazioni, stazioni appaltanti, enti pubblici concedenti, enti e società controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche, Camere di commercio, nonché - con previsione innovativa dettata dal Codice - anche dai contraenti generali di cui all’art. 176 del Codice appalti e dagli Ordini professionali.
Distinti saluti.
» Firma FISE - Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore ru» Carta intestata
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